Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 – a.s. 2022/23 – Pubblicazione elenco definitivo nominativi ammessi al beneficio
La pubblicazione degli allegati elenchi definitivi contenenti i nominativi dei docenti e del
personale A.T.A, in servizio nell’anno scolastico 2022/23, presso le istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado di Napoli e provincia, con contratto a tempo indeterminato e a
tempo determinato fino al 30/06/2022 o al 31/08/2022, ammesso e non ammesso a fruire
nell’anno 2023 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall’art.
3 del D.P.R. n. 395/88.
Gli allegati elenchi sono stati redatti all’esito di un’attività di verifica sulla documentazione
trasmessa dai richiedenti, tramite le II.SS.
I permessi in parola saranno concessi, previa ulteriore attività di controllo, di competenza del
Dirigente Scolastico, circa la sussistenza dei presupposti di legge (tipo di corsi di studio da
seguire, compatibilità con le esigenze di servizio, etc.), fino a un massimo di 150 ore,
compreso il viaggio, da fruirsi nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, alle condizioni previste
dal C.C.D.R. del 18/10/2017 citato in premessa.
I DD.SS. sono, inoltre, tenuti ad informare tempestivamente quest’Ufficio nel caso in cui
non dovesse concretizzarsi l’immatricolazione ad un corso finalizzato al conseguimento
della specializzazione su posto di sostegno (ad es. TFA sostegno) di un soggetto ammesso
con riserva alla fruizione del beneficio con il presente provvedimento.
Il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i docenti con orario inferiore a 18 ore e il
personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi in misura proporzionale
alle prestazioni lavorative rese.
I permessi sono attribuiti alla singola unità di personale, così come individuata nell’elenco e
l’esercizio del diritto compete alla stessa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro,
indipendentemente da eventuali modifiche della sede di servizio, interruzione e ripresa dello
stesso presso altra Istituzione Scolastica od in caso di pluralità d’incarichi (es. 2 spezzoni
orari).
Il Dirigente Scolastico dovrà verificare che dalla documentazione dell’interessato risulti che
l’iscrizione al corso sia stata effettuata prima ancora della richiesta del permesso. Parimenti
dovrà essere accertata, successivamente alla fruizione del permesso, la certificazione relativa
alla frequenza, nonché alla partecipazione agli esami. In caso di mancata presentazione delle
dovute ed idonee certificazioni, il D.S. considererà i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà, nel contempo quanto necessario
al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini e nei modi previsti dalla
vigente legislazione.
L’Ufficio si riserva di procedere ad eventuali ulteriori rielaborazioni delle assegnazioni, al
fine di rimuovere eventuali ulteriori errori materiali e di apportare agli elenchi le
eventuali, occorrenti variazioni e rettifiche.
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