Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2023_24 – C.C.N.I. – OO.MM. personale della scuola e Insegnanti di Religione Cattolica

mobilita-scuola Scarpellino

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2023_24 – C.C.N.I. – OO.MM. personale della scuola e Insegnanti di Religione Cattolica

Le date da ricordare

IRC (procedura non informatizzata)
Presentazione domande: dal 21 marzo 2023 al 17 aprile 2023
Pubblicazione dei movimenti: 30 maggio 2023
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 22 maggio 2023

PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA:

Come per gli anni precedenti, con la specifica Ordinanza si declinano altresì termini e modalità
per l’invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica. Anche per questi ultimi si evidenzia
che l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell’assistenza.

Pertanto, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022
che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, la
precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in
presenza di più figli docenti, è riconosciuta ai figli che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni
di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42
comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 2, del CCNI 2022,
che va applicata tenendo conto dell’eliminazione della figura del referente unico dell’assistenza, i
docenti figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del
precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria di cui all’art. 10, comma 4, dell’O.M., ai fini
dell’individuazione del personale in soprannumero; resta ferma l’inclusione nella predetta graduatoria
ai fini dell’individuazione del punteggio per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria.

Allegati:

Mobilità_doc_ped_A.T.A._l’a.s._202324_C.C.N.I._OO.MM._per_della_scuola_IRC

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti