
PERSONALE A.T.A.: incarichi ex art. 59 CCNL 29.11.2007, comunicazione perdita di titolarità
Come noto, l’art. 59 del CCNL del 29.11.2007 dispone “1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito
del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico
comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto
a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
Pertanto, il personale ATA che abbia accettato contratti a tempo determinato complessivamente per tre
anni perde la titolarità, a far data dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di
incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi siano stati assunti non consecutivamente.
Il suddetto personale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 34 del CCNI Mobilità, al fine di ottenere
una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, dovrà presentare domanda di trasferimento
per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero.
All’uopo, si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo a far pervenire all’indirizzo
supplenzeata.na@istruzione.it, entro e non oltre il giorno 28.03.2023, note contenenti profilo
professionale di appartenenza, nominativi e incarichi del personale che, ove versi nelle condizioni di
cui sopra, abbia perso la titolarità presso l’Istituzione Scolastica e debba, quindi, presentare domanda
di mobilità obbligatoria.
Si precisa che tale invio dovrà essere nuovamente effettuato anche dalle istituzioni che abbiano già
provveduto in tal senso.
Allegato: