Richieste di riconoscimento dell’utilità del servizio prestato nell’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale
Come noto, con l’art.1, comma 1, lett. b) del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, è stata prevista,
per il personale scolastico, la “non utilità” del servizio svolto nell’anno 2013 ai fini della progressione
stipendiale
Ciò posto, si rileva che molte istituzioni scolastiche stanno inoltrando a questa Ragioneria
territoriale le richieste (anche sotto forma di diffida), indirizzate dal proprio personale al dirigente
scolastico, volte a ottenere il riconoscimento del servizio prestato nell’anno 2013, richiamando, a tal
fine, la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 23/07/2015.
Al riguardo, si rammenta che le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono, tra l’altro, al
controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 123/2011,
dei provvedimenti debitamente motivati emessi dalle amministrazioni statali dai quali derivino effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, tra cui i decreti di ricostruzione di carriera del personale della
scuola.
A seguito del superamento di tale controllo, le predette Ragionerie procedono all’applicazione
nel sistema NOIPA di detti decreti e, conseguentemente, alla eventuale variazione del trattamento
stipendiale in godimento da parte dell’interessato.
Pertanto, in ordine alle istanze in argomento, in assenza di provvedimenti dei dirigenti scolastici
volti a modificare la progressione economica del dipendente interessato, la scrivente RTS non può
svolgere alcuna attività.
Ad ogni modo, per completezza, ed al fine di prevenire eventuali motivi di osservazione sui
decreti di ricostruzione di carriera, si osserva che la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva,
previsto dall’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 conv. dalla l. 111/2011,
come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n.
122, nulla disponendo in merito all’art. 1, comma 1, lett. b) di tale ultimo decreto, che invece ha
affermato la non utilità dell’anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali.
Non è superfluo, ricordare, inoltre, che ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, quando è
dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge “la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Ciò posto, alla luce di quanto innanzi esposto, si invitano le Istituzioni scolastiche a non inoltrare
le già menzionate richieste a questa Ragioneria territoriale, atteso che in assenza di specifiche
disposizioni del dirigente scolastico, formalizzate in un provvedimento amministrativo, le stesse non
possono in nessun modo essere riscontrate dalla scrivente RTS.
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