Il decreto PA in Gazzetta Ufficiale: assunzioni da GPS sostegno, no vincoli per neoassunti 22, TFA sostegno senza selezione e specializzati estero con riserva in coda alle graduatorie

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Il decreto PA in Gazzetta Ufficiale: assunzioni da GPS sostegno, no vincoli per neoassunti 22, TFA sostegno senza selezione e specializzati estero con riserva in coda alle graduatorie

In Gazzetta Ufficiale il Decreto P.A (G.U. n. 95 del 22/04/2023)

Riportiamo, di seguito, le novità, anticipate sul web da diversi giorni, presenti nel Decreto Legge n. 44 del 22/04/2023:

Per l’anno scolastico 2023/2024 assunzioni dalle GPS su Sostegno

(art. 5, cc. 5- 9). Dopo la fase ordinaria – cinquanta per cento concorso, cinquanta per cento GAE – in caso di posti vacanti si scorrerà la GPS sostegno (prima fascia) e gli elenchi aggiuntivi (formati da coloro che conseguiranno il TFA entro il 30 giugno 2023 e che produrranno domanda entro il 27 aprile). Al docente in posizione utile sarà conferito un contratto a tempo determinato nella provincia di riferimento (“Il contratto a tempo determinato (…) è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”); nel corso dell’anno scolastico effettuerà il periodo di formazione e prova con test finale (lezione simulata) dinanzi al Comitato di valutazione, superato il quale gli sarà conferito il contratto a tempo indeterminato – nella stessa scuola dove ha prestato servizio – con decorrenza giuridica a partire dalla data della nomina a tempo determinato.

Per la copertura di posti vacanti su sostegno dopo lo scorrimento della GPS più elenco aggiuntivo, anche per il 2023/’24 si utilizzerà lo strumento della Call Veloce.

Al comma 10 dell’art. 5 si stabilisce, inoltre, che a “decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 , i docenti destinatari di nomina a tempo determinato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova”.

TFA per il Sostegno: potranno accedere direttamente al Corso

(senza sostenere, quindi, le prove di accesso) i docenti senza abilitazione che hanno prestato servizio su sostegno per tre anni negli ultimi cinque anni scolastici (art. 5, c. 19). Ovviamente parteciperanno al Corso in base all’ordine di scuola e alla disciplina sulla quale hanno prestato il citato servizio su sostegno.

Novità anche per gli abilitati e/o specializzati all’estero inseriti nelle GPS con riserva e quindi ancora in attesa di riconoscimento del titolo in Italia: saranno collocati in coda alla prima fascia GPS ed elenco aggiuntivo e potranno essere destinatari di supplenza, con clausola di riserva, nell’anno scolastico 2023/24 (art. 5, cc. 13-15).

Mobilità: deroga al vincolo triennale per i docenti a Tempo Indeterminato di ogni ordine e grado di scuola su ogni tipologia di posto (art. 5, c. 20). Quindi, via libera per i neoassunti 2022 anche se si attendono, ora, successivi provvedimenti del M.I.M.

Il DL, infine, abroga la norma che prevede la cancellazione dei docenti immessi in ruolo dalle altre graduatorie nelle quali sono inseriti.

Si attende ora la conversione in Legge del Decreto (sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U.).

Testo decreto PA in GU 22/04

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