Permessi per il diritto allo studio (150 ore). Modalità di presentazione delle domande per l’anno 2024 per i docenti di religione cattolica IRC

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Permessi per il diritto allo studio – art. 3 DPR 395/1988 – Modalità di
presentazione delle domande per l’anno 2024 per i docenti di religione
cattolica IRC.

In riferimento alla normativa di cui all’oggetto, si significa che il 19 novembre 2023 scade
il termine previsto dal Contratto Integrativo Regionale per la Campania del 18/10/2017
per la presentazione delle domande per il personale docente IRC in servizio nelle istituzioni
scolastiche della Regione Campania, che intende usufruire di permessi per il diritto allo studio
(150 ore) per l’anno solare 2024.

Ciascun richiedente può produrre istanza di partecipazione utilizzando l’allegato modello
e corredando la domanda con i seguenti allegati: – dichiarazione di iscrizione/frequenza al corso di studio – copia del versamento delle tasse previste per la frequenza del corso di studio

Si raccomanda di compilare puntualmente tutte le voci del modello, indicando, in
particolare, la tipologia del corso frequentato e la durata legale dello stesso. È, inoltre, richiesta
l’indicazione della modalità di studio, se effettuato con lezioni in presenza o con lezioni on-line
(Università telematica).

Il dirigente scolastico della scuola di titolarità, ai sensi dell’art. 10 del C.I.R. del
18.10.2017, dovrà acquisire, successivamente alla fruizione del permesso, la certificazione
relativa alla frequenza del corso, nonché alla partecipazione agli esami degli ammessi alla
fruizione del beneficio.

Gli aspiranti ammessi alla frequenza di corsi on line organizzati da Università

Telematiche o da altri organismi accreditati dovranno tassativamente produrre una attestazione,
redatta dalla Università/organismo accreditato, che dovrà precisare i seguenti elementi: l) orario e
durata delle connessioni web attuate dal dipendente verso la Facoltà di proprio riferimento, che
dovranno essere necessariamente coincidenti con l’orario di lavoro previsto; 2) certificazione che
le lezioni potevano essere seguite unicamente nell’orario di servizio e nella giornata per la quale
il docente ha richiesto il beneficio in parola. In alternativa, gli aspiranti ammessi dovranno
attestare, con dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, l’avvenuta partecipazione alle lezioni on line durante i giorni e gli orari di
lavoro nonché l’impossibilità di collegarsi in giorni ed orari diversi da quelli di servizio.
In caso di mancata presentazione delle dovute ed idonee certificazioni, il D. S. considererà
i periodi di permesso utilizzati quali aspettativa per motivi di famiglia senza assegni e disporrà,
nel contempo, quanto necessario al recupero delle competenze fisse corrisposte per tali periodi.

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e digitalizzate, dovranno essere
trasmesse, attraverso le rispettive dirigenze scolastiche, esclusivamente con le seguenti
modalità:

P.E.O.: drca.ufficio1@istruzione.it .

Eventuali ulteriori richieste, che dovessero pervenire oltre la scadenza del termine,
potranno essere riproposte nel corso dell’anno 2024 e saranno soddisfatte nell’ambito dei posti
eventualmente ancora disponibili, calcolati nel limite del 3% della dotazione organica regionale.

Scarica la nota e gli allegati

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