Formazione commissioni esame di Stato. La circolare con le istruzioni per l’a.s. 2023/2024 e gli allegati

Esami di stato Scarpellino

Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024

Configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in
essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

Disposizioni generali

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell’articolo 1 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, presso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie sede dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le
commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e
composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è
assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le
discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri
commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle discipline.

Negli istituti professionali del vigente ordinamento, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline
ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la scelta dei commissari
interni sarà effettuata in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe, in modo da
assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al
conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova cui sarà affidata la stesura delle proposte di
traccia.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I
commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 16,
co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e agli artt. 1 e 10 del d.m. n. 183 del 2019.

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