
Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che il 15 marzo 2025 scade il termine perentorio
per la presentazione, presso le segreterie scolastiche, delle domande di rientro al tempo pieno, di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell’orario e/o
della tipologia dell’attuale rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le istituzioni scolastiche dovranno, poi, trasmettere entro il 31 marzo 2025 le predette istanze,
indicando in oggetto: PART TIME NUOVA ISTANZA o RIENTRO o MODIFICA, ai seguenti
indirizzi di posta elettronica dedicati:
• Per il personale A.T.A.:
part_time.ata.na@istruzione.it
• Per il personale docente della scuola dell’infanzia e della primaria:
part_time.primariainfanzia.na@istruzione.it
• Per il personale docente della scuola secondaria di I grado:
part_time.primogrado.na@istruzione.it
• Per il personale docente della scuola secondaria di II grado:
part_time.secondogrado.na@istruzione.it
Le segreterie scolastiche dovranno provvedere, inoltre, all’inserimento a SIDI:
– delle nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale;
– delle domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per il personale che,
avendo maturato il diritto a pensione, ha chiesto contestualmente di rimanere in servizio a
part time.
Nuove domande di part time: entro il 31 marzo 2025, le istituzioni scolastiche acquisiranno a SIDI,
al percorso Fascicolo personale scuola/Personale Scuola/Personale comparto scuola/Gestione
posizioni di stato/Trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale/Acquisire domande, tutte le
nuove domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
presentate entro i termini.
Gli originali delle predette istanze dovranno essere trattenuti dalle scuole per la successiva stipula
del contratto individuale di lavoro a tempo parziale. Una copia delle domande presentate dovrà
essere trasmessa a questo Ufficio per l’acquisizione a SIDI del relativo contratto.
In ragione di quanto stabilito dall’ art. 39 del C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009 del 29.11.2007,
si ricorda che la capienza del contingente autorizzabile alla fruizione del part time deve rispettare
l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre
o posti o di ciascun ruolo e, comunque, il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione
organica medesima, in riferimento alle posizioni della stessa. Tale capienza per quanto riguarda la
scuola secondaria di primo e secondo grado è stata raggiunta per le seguenti classi di concorso:
AA55, AD55, AD56, AH56, AK55, AL55, AN55, AO55, AP55, AS55, AV55, B006, B007, B026,
BB02, BI02, e pertanto si rappresenta che non potranno essere accolte nuove istanze per i docenti
appartenenti alle già menzionate c.d.c.