
Si richiama l’attenzione di tutto il personale interessato su quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026”, che ha introdotto il comma 3-quater all’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 – Testo Unico testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado. La norma dispone che “I docenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni
tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e
dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano
l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di
assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque
entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata
d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e,
conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è
stata conferita. […]”.
Ciò premesso, ai fini della corretta applicazione della norma, corre l’obbligo di ricordare ai
docenti che saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato
finalizzato all’assunzione in ruolo, l’obbligo di accettazione espressa della sede assegnata all’esito
dell’istanza telematica di espressione delle preferenze di sede.
A tal fine, entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora
l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare
la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione
dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica
dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto. In assenza
della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità e termini sopra
riportati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e
cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in
considerazione.
Perdita nomina incarichi
Si precisa, infine, che la normativa sopra richiamata prevede altresì che l’accettazione
dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il
conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di
incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.