
Si comunica che dal giorno 15.07.2025, alle ore 16:15 sarà avviata la procedura di
immissione in ruolo per il personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, per
l’anno scolastico 2025/2026. Contestualmente saranno aperte le funzioni per inoltrare
l’istanza per la scelta della classe di concorso per i docenti inseriti nelle GAE.
Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è fissato al giorno 16.07.2025, alle ore 16:15.
Le operazioni si svolgeranno tenuto conto del riparto del contingente di assunzione a
tempo indeterminato, autorizzato dal decreto ministeriale n. 137 dell’11.07.2025, di
competenza della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, pubblicato con prot.
n. DRCA54194 del 15/07/2025. Si precisa che il numero dei convocati è maggiore rispetto ai
posti disponibili. L’assegnazione ad una sede e l’immissione in ruolo avvengono solo in
favore dei candidati che siano in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili, sia al
contingente. Pertanto, essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva
individuazione, né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva
immissione in ruolo, che sarà disposta da quest’Ufficio entro i limiti dati dai posti vacanti e
dalle facoltà assunzionali, per l’anno scolastico 2025/2026.
Con l’occasione si richiama l’Avviso MIM prot. 154209 del 07-07-2025, relativo all’obbligo,
per il personale individuato, di accettazione espressa della sede scolastica assegnata,
introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 e reperibile al link
https://www.mim.gov.it/documents/20182/8782792/Avviso+n.+154209+del+7+luglio+2025.
pdf/7ff307 4e-dde2-ef7b-1631-c2db4ef29731?version=1.0&t=1751871680949
In particolare, l’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994,
introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con
modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a
tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano
tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque
giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei
termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la
decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla
graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione
dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure
per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere
qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.