
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2025-2026
ASSEGNAZIONE PROVINCIA/CLASSE DI CONCORSO E AVVIO FASE 2 – SCELTA SEDE
Si pubblica, in calce al presente avviso, l’elenco dei docenti che hanno partecipato al primo
turno delle immissioni in ruolo da GMRE del personale docente, per l’anno scolastico
2025/2026, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di
assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo.
Si precisa che, essendo stato il numero dei docenti ammessi alla fase 1 maggiore rispetto ai
posti disponibili, coloro che non sono riportati nell’elenco sottostante non hanno ricevuto
alcuna assegnazione, per mancanza di posti disponibili.
Si comunica, pertanto, che in data 16/07/2025 si procederà ad attivare la fase 2 per la
scelta della sede.
Anche tale seconda fase si svolgerà, esclusivamente, in modalità telematica. I docenti che
hanno ottenuto l’assegnazione nella fase 1 di una provincia/classe di concorso dovranno
presentare istanza per la scelta delle sedi, indicandole in stretto ordine di preferenza,
sull’apposito form predisposto sul portale Istanze On Line (P.O.L.I.S.).
La funzione per la scelta delle sedi sarà disponibile dal 16/07/2025 ore 19.00 fino al
18/07/2025 ore 10.00.
Si richiama nuovamente l’Avviso MIM prot. 154209 del 07-07-2025, relativo all’obbligo, per
il personale individuato, di accettazione espressa della sede scolastica assegnata, introdotto
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 e reperibile al link
https://www.mim.gov.it/documents/20182/8782792/Avviso+n.+154209+del+7+luglio+2025.pdf/7
ff3074e-dde2-ef7b-1631-c2db4ef29731?version=1.0&t=1751871680949
In particolare, l’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994,
introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con
modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevede che i docenti destinatari di contratto a
tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e
dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti
ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni
dall’assegnazione stessa.
La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio
come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e,
conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la
nomina è stata conferita.