Scuola secondaria di I e di II grado Napoli. Ottimizzazioni delle cattedre in organico di fatto, indicazioni operative USR Campania

Ottimizzazione-COE Scarpellino

Scuola secondaria di I e di II grado Napoli. Ottimizzazioni delle cattedre in organico di fatto, indicazioni operative USR Campania

Si comunica che, in ossequio a quanto rappresentato in data 17 luglio c.a. dal Direttore Generale
dell’U.S.R. per la Campania, all’esito dell’incontro con le OO.SS. di categoria, nelle more della
sottoscrizione del nuovo CIR, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, il termine
ultimo per l’invio delle istanze di cui all’oggetto è fissato al 25.07.2025.
Gli indirizzi e-mail a cui far pervenire le richieste sono:

– secondariaprimogrado.na@istruzione.it (primo grado);

– organici.secondogrado.na@istruzione.it (secondo grado).

Si richiede di specificare, nell’oggetto, la seguente dicitura “Cognome, nome, istanza di
riarticolazione, classe di concorso”.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le domande di riarticolazione presentate dai docenti
che abbiano un completamento orario in istituti scolastici che non consenta o che renda particolarmente
difficile l’adempimento di tutti gli obblighi di servizio.

In caso di possesso delle precedenze previste dal C.C.N.I., attualmente in vigore, concernente la
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., i docenti sono tenuti a produrre anche l’apposita
documentazione.

Sono fatte salve le istanze già presentate dal 14 luglio 2025, in aderenza ai termini di presentazione
delle istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria stabilite dal MIM con la circolare 159306
dell’11.07.2025 prima della pubblicazione della presente.

Si ricorda, altresì, che l’art. 2 comma 6 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. testualmente dispone “Il titolare di cattedra
costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la
disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di
completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità”.

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