
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28 stabilisce i seguenti vincoli e le relative deroghe:
- Docenti neoassunti a tempo indeterminato (con decorrenza giuridica dall’a.s. 2023/2024, inclusi i neoassunti 2024/2025) e docenti provenienti da procedure straordinarie o non abilitati con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo:
Chi sono: Questa categoria include i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4 e 9 bis, D.L. 73/2021, e i docenti non abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 2, e art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. 59/2017
Vincolo: Sono soggetti a un vincolo di permanenza di almeno tre anni presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso.
Assegnazione Provvisoria Provinciale: Questi docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza in ogni caso, ovvero senza la necessità di una specifica deroga.
Assegnazione Provvisoria Interprovinciale: Questi docenti non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di appartenenza senza una deroga. La possibilità è consentita soltanto qualora rientrino nelle categorie previste dall’Articolo 1, comma 17 del CCNI. Pertanto, per l’interprovinciale, sono vincolati e senza deroga non possono presentare domanda.
- Docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dell’Art. 5, commi 5 e 6, del D.L. 44/2023 e dell’Art. 14, comma 1, lettera c)-bis, del D.L. 19/2024:
Chi sono: Si riferisce a specifiche procedure concorsuali con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Vincolo: Questi docenti possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Assegnazione Provvisoria (provinciale o interprovinciale) prima del triennio: Senza una deroga, questi docenti non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria (né provinciale né interprovinciale) prima di aver svolto i tre anni di effettivo servizio, salvo che si trovino in situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Con Deroga: Tuttavia, qualora rientrino nelle categorie previste dall’Articolo 1, comma 17, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia nell’ambito della provincia di appartenenza sia in provincia diversa da quella di appartenenza, anche prima del triennio, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova.
Quindi, per questa specifica categoria, prima del triennio, la domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) non può essere presentata senza una deroga (comma 17 o esubero/soprannumero).
In sintesi, chi è soggetto al vincolo di permanenza e senza deroga non può presentare la domanda di assegnazione provvisoria:
Per l’assegnazione provvisoria interprovinciale: Tutti i docenti soggetti a vincolo di permanenza (punti 1 e 2 di cui sopra). Se non rientrano nelle categorie di deroga dell’Art. 1, comma 17, non possono presentare questa tipologia di domanda.
Per l’assegnazione provvisoria in generale (sia provinciale che interprovinciale), prima del vincolo triennale: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’Art. 5, commi 5 e 6, del D.L. 44/2023 e dell’Art. 14, comma 1, lettera c)-bis, del D.L. 19/2024. Questi docenti, a meno che non rientrino nelle categorie di deroga dell’Art. 1, comma 17, o in casi di esubero/soprannumero, non possono chiedere alcuna assegnazione provvisoria prima di tre anni di effettivo servizio.
Quali sono le categorie che beneficiano della deroga (Art. 1, comma 17)?
Le deroghe ai vincoli di permanenza che consentono la mobilità annuale (anche interprovinciale) sono garantite alle seguenti categorie di docenti:
Genitori di figlio minore di anni sedici (che compie 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; per adottivi/affidatari, entro 16 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età).
Personale con disabilità grave ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 104/1992, o personale che presta assistenza a un soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge n. 104/1992.
Personale che fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e che riveste la qualità di coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, padre o madre (anche adottivi o affidatari), uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, o parente o affine entro il terzo grado convivente di un soggetto con disabilità grave.
Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile.
Figli di genitore ultrasessantacinquenne (che compie 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità).
I docenti che rientrano in queste categorie devono allegare una dichiarazione personale e, nei casi specifici (lettere b, c e d), anche la documentazione/certificazione comprovante la situazione. Per beneficiare della deroga, è inoltre obbligatorio indicare come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza del soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. La mancata indicazione di tale comune o distretto non annulla la domanda, ma comporta la perdita del diritto alla precedenza e la domanda verrà considerata senza tale beneficio.
ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
Normativa