
Accettazione entro 5 giorni
L’aspirante a cui è conferita una supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo su posto di
sostegno deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa servendosi
della specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito
link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione ricevuta all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato in domanda. In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le
modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari d’ufficio, con decadenza
dall’incarico conferito. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno
prese in considerazione.
L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare
alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere
incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. A norma dell’articolo 4, comma 3, del
Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2,
comma 5, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia
di posto, è determinata dall’assegnazione della sede, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell’ambito della presente procedura non avranno
titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli”
disciplinati dall’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale, né potranno accedere alla
procedura di conferma su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota.