Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 – Trattamento di quiescenza

pensione avviso sidi Scarpellino

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all’anno 2020 per coloro

che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nell’allegata tabella.

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza,

esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del

Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

– il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede

scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato

dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere

presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a

riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30

dicembre 2019.

 Scarica la nota completa con la tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici

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