TFA Sostegno, decreto con requisiti ufficiali di ammissione e articolazione del percorso

Decreto Ministeriale 92/2019 – Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul

sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni.

[…]Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di

uno  dei seguenti titoli:

a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di

abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione

primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa

vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con

valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti

magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

 

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo

grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto

legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo

grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi

della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero,

abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per

la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

 

2. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le

attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi

di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. sostegno.

 

3. I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento, salvo

quanto disposto all’articolo 2, comma 2.

 

4. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore

relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e

per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

 

5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti

che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e

risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi

dell’articolo 4, comma 4.

 

6. Ai fini di cui al comma 5, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i

relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di

tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.

ITP (basta solo il diploma):

I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di

insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul

sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025.

Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di

concorso.

Scarica il decreto 92/2019

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