Illegittimo bocciare il figlio di un separato senza preavvisarlo.

TAR, Friuli Venezia Giulia-Trieste, sez. I, sentenza 12/10/2017 n° 312

Avv. Francesco Carbone –    La I sezione del TAR Friuli Venezia Giulia, con la recentissima sentenza 12/10/2017 n° 312 ha statuito l’illegittimità del comportamento di una scuola che ha omesso, per un intero anno scolastico, di rendere partecipare il padre un minore sul suo rendimento scolastico, sfociato nella bocciatura a giugno.

Il genitore, separato con affidamento condiviso, ha adito la Giustizia Amministrativa dolendosi del fatto – pacificamente ammesso  fra le parti in causa – che ogni comunicazione sul rendimento del figlio veniva riservata esclusivamente alla madre.

Il  Giudice Amministrativo ha ritenuto che “così facendo la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 533/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.

Il ragionamento seguito dal TAR è stato semplice: se il padre avesse saputo del pessimo rendimento del figlio, avrebbe potuto “adottare una serie di rimedi”, che avrebbero scongiurato la bocciatura.

Tralasciando ogni giudizio educativo sul fatto che il TAR ha promosso in Aula di Giustizia una  bocciatura maturati sui banchi di scuola, resta il monito per ogni Scuola di rendere partecipi i genitori separati, che non hanno la collocazione privilegiata  del minore presso di loro, al fine di garantire sempre e comunque il principio della bigenitorialità.

La sentenza richiama anche la Nota MIUR prot. 5336 del 2/09/2015, recante “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, che, nel caso specifico è stata palesemente disattesa.

A questo punto il Giudice di grado superiore dovrà opportunamente valutare se gli  errori –  comunque palesemente compiuti dalle istituzioni scolastiche, effettivamente legittimino una promozione alla classe successiva, pur in assenza di adeguata preparazione per accedervi.

A parere dello scrivente sarebbe stato più utile se il TAR avesse stabilito un risarcimento per rimediare al danno compiuto dalla scuola: che non è quello della bocciatura, ma quello della mancata formazione dello studente di cui la bocciatura è una necessaria conseguenza.

Al Consiglio di Stato, semmai adito, l’ardua sentenza…

Per una più fedele ricostruzione della vicenda, segue sentenza integrale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA SEZIONE PRIMA

Sentenza 27 settembre – 12 ottobre 2017, n. 312

ex articolo 60 Cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 270 del 2017, proposto da:

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, – Istituto Comprensivo Gorizia 1 Scuola Secondaria di I^ Grado -OMISSIS-, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l’annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare

– del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (III classe) del -OMISSIS-, assunto in data 13.06.2017 dal -OMISSIS-NORMALE dell’Istituto Comprensivo Gorizia 1 – Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-e del relativo verbale n. 8/2017 dd. 13.06.2017.

– del “documento di valutazione per l’anno scolastico 2016/2017” del -OMISSIS- dd. 13.06.2017.

– dei verbali del -OMISSIS-NORMALE dell’Istituto Comprensivo Gorizia 1 – Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS-n. 3 dd. 16.11.2017, n. 4 dd.15.12.2016 comprensivo della valutazione infraquadrimestrale riguardante il -OMISSIS-, n. 5 dd. 30.01.2017 comprensivo della valutazione intermedia riguardante il -OMISSIS-, n. 6 dd. 7.03.2017, n. 7 dd. 3.05.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che il ricorrente agisce quale esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio -OMISSIS-, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati per effetto dei quali il ragazzo non è stato ammesso alla classe successiva;

considerato che la mancata ammissione alla classe successiva è così motivata «La situazione dell’alunno è peggiorata nel corso dell’anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi. Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze»;

considerato che a sostegno della domanda caducatoria viene dedotto quale unico motivo di gravame la violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 3 D.L. n. 137/2008, degli articoli 1 e 2 D.P.R. n. 122/2009, dell’articolo 2 D.P.R. n. 249/1998, dell’articolo 3 D.P.R. n. 235/2007, e l’eccesso di potere per violazione del POF – Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2017/2018-2019 e del Patto di corresponsabilità educativa, per violazione degli obblighi di comunicazione e della circolare prot. n. 5336 del 2.09.2015;

considerato che l’Amministrazione scolastica si è costituita, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso;

considerato che risulta dalla documentazione in atti che la scuola fosse ben consapevole delle difficoltà che il -OMISSIS- incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi (cfr. verbale della seduta consiglio di classe del 16.11.2016);

considerato che è parimenti comprovato che la scuola abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno, ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio;

ritenuto che, così facendo, la scuola abbia violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per trattenere la causa in decisione, e avvisato di un tanto i difensori delle parti, alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, fissata – previa abbreviazione dei termini processuali, così come espressamente richiesto dal ricorrente – per la decisione sulla domanda cautelare;

il ricorso viene accolto perché manifestamente fondato, in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato nella e-mail inviata alla scuola in data 13.12.2016;

ritenuto, infatti, con un giudizio prognostico ex ante, sulla scorta dell’esito più che positivo con cui si è concluso l’anno scolastico frequentato a Trieste quando il -OMISSIS- è stato seguito dal padre e in ragione delle capacità di recupero dell’alunno evidenziate dall’andamento altalenante del profitto scolastico, che detti rimedi – ove tempestivamente attivati – avrebbero potuto dare buoni frutti;

per l’effetto gli atti impugnati vengono annullati,

le spese di giudizio vengono nondimeno integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5 D.Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del -OMISSIS-, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale a e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

 

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

A cura di  Francesco Carbone  – Avvocato e docente.

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