Regolamento per la definizione delle modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (17G00150) (GU Serie Generale n.220 del 20-09-2017)
Bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale
- Il Bando specifica:
- a) i requisiti generali di ammissione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 6;
- b) i termini, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 7;
- c) il numero dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione dirigenziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, nonche’ dei posti messi a concorso ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
- d) le modalita’ di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12;
- e) le modalita’ di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e del tirocinio, ai sensi dell’articolo 17;
- f) le modalita’ di versamento, direttamente nei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura
concorsuale, individuato in un importo pari a 10 euro, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
- g) le modalita’ di informazione e di comunicazione ai candidati;
- h) i documenti richiesti per l’assunzione.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo dell’art. 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche’ di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) – (Omissis).
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quinquies, il bando di concorso puo’ fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.».
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