Le ore di servizio non svolte per forza maggiore, non vanno recuperate.

Se le ore di lezione non sono effettuate per ragioni di forza maggiore, ( es. mancanza acqua, allestimento seggio elettorale, ecc..) esse non vanno recuperate. L’art.1256 del codice civile afferma che quando l’impossibilità della prestazione sia per causa non imputabile al debitore (quindi per caso fortuito o fatto del terzo) estingue l’obbliazione. I dirigenti scolastici devono conoscere le leggi dello Stato e i loro codici, non possono sostituirsi alle leggi altrimenti commettono abuso di potere sanzionato dalla legge. Stampate l’art. 1256, diffondetelo nelle scuole e fatelo osservare.

Libero Tassella.

 

Codice Civile Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

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