concorso-dirigenti scolastici
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
Art. 2 Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al corso di formazione 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, e' determinato in n. 2416 posti complessivi. 3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale e' determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM. 4. Sono, altresi', destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvedera' ad indire apposito bando.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione 1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62. 4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione di titolarita' dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che difettano di uno o piu' requisiti di ammissione, alla direzione generale del personale scolastico che ne dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale. (1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri.
Art. 4 Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione 1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017. 4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici alla direzione generale per il personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. 5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. 6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego; h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS. L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove; k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9; m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19; n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio); o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in ruolo; p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in ruolo; q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei contributi; r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. [...] Bando completo