Con la contrattazione decentrata regionale, ogni anno, si stabiliscono i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SUl CRITERI PER LA FRUIZIONE DEl PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO,
PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ART. 8 DURATA E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEl PERMESSI
l permessi sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente; essi decorrono dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si può usufruire, per un massimo di 7 giorni, dei permessi per partecipare a tutte le attività certificabili, ivi comprese quelle in videoconferenza, connesse alla preparazione di esami o prove, tesi di lauree o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
Il personale in part-time, i docenti di religione cattolica con orario inferiore a 18 ore e il personale con contratto a tempo determinato fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
Si assimila alla frequenza dei corsi il periodo comprendente i tre giorni precedenti gli esami, il cui sostenimento andrà opportunamente documentato.
Nell’ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Al fine di favorire eventuali ulteriori impegni connessi con l’attività di studio, il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto è favorito, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
Rimane fermo il diritto alla concessione dei permessi finalizzati agli esami, previsti dal vigente C.C. N. L. Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un’efficace organizzazione dell’istituzione scolastica, comunica al Dirigente Scolastico l~ propria assenza con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 9 ARTICOLAZIONE DEl PERMESSI
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:
a) permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b) permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c) cumulo dei permessi di cui al punto b).
L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
ART. 10 CERTIFICAZIONE
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli
stessi, deve essere rilasciata dall’organo competente e presentata al Dirigente Scolastico, subito dopo la fruizione
del permesso, ove possibile, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.
Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del
rapporto di lavoro.
Il personale che fosse chiamato a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione, ecc.) dovrà
presentare la documentazione al Dirigente Scolastico che ha predisposto il provvedimento formale.
Nel caso non venisse presentata la documentazione, i permessi goduti verranno computati come aspettativa senza assegni.
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