Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato respinge l’appello promosso da un gruppo di laureati, alcuni dei quali docenti precari inclusi nelle graduatorie di istituto , avverso l’ art. 3, comma 1 del bando di concorso, nella parte in cui si prevede che sono ammessi alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Il Giudice d’Appello, confermando la statuizione di prime cure, precisa, tra l’altro, che la censurata disposizione del bando è conforme al comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015, in base al quale “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento ” e che, in ogni caso, si fa questione della partecipazione a un concorso pubblico e non a un concorso riservato a personale in servizio il quale abbia già svolto periodi di insegnamento , ben potendo l’abilitazione essere richiesto quale titolo ulteriore di partecipazione in aggiunta al titolo di studio.
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Avv. Alessio Cicchinelli
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