Graduatorie di Istituto e GaE: al via il riconoscimento del servizio svolto nelle “sezioni primavera”

Articolo  1 (Soggetti)

  1. Ai fini dell’aggiornamento periodico  del  punteggio  delle  graduatorie  ad  esaurimento  di  cui all’articolo   l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie  di circolo e d’istituto  di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131, è riconosciuto e valutato il servizio prestato,  a  partire  dall’anno  scolastico  2007/2008,  nelle  sezioni  primavera  di cui  all’articolo  l, comma  630, della  legge 27 dicembre  2006,  n. 296, di seguito  denominate “sezioni  primavera”, secondo le modalità di cui all’articolo 2 a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.

Articolo  2  (Modalità di riconoscimento del servizio)

  1. A partire dali’anno scolastico 2007/2008,  i  servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate  nelle  scuole  dell’infanzia, statali  o  paritarie,  nei  nidi  d’infanzia,   a gestione  pubblica  o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati:                                                                                                                                                                                                   a) come anno scolastico  intero,  se hanno avuto  la durata di almeno  180 giorni  oppure  se il servizio   è  stato  prestato   ininterrottamente   dal  primo  febbraio  al  termine   dell’attività educativa (30 giugno), con l’attribuzione  di sei punti;

b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.

  1. I servizi di cui al comma l, complessivamente  prestati in ciascun anno scolastico, si valutano una sola volta. Il punteggio complessivo,  attribuibile  per anno scolastico,  non può eccedere  i sei punti. I servizi prestati nelle sezioni primavera possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo l, comma  605,  lettera c) della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296 e delle  graduatorie  di circolo  e d’istituto  di II fascia per l’insegnamento nella scuola primaria, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131.
  2. Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.
  3. Gli Uffici  scolastici   regionali  verificano   che,  in  costanza  dello  svolgimento   del  servizio riconosciuto, il soggetto gestore sia autorizzato all’attivazione delle sezioni primavera.

 

Articolo  3 (Disciplina transitoria)

  1. In sede di prima applicazione del presente decreto, ovverosia esclusivamente  in occasione  del primo aggiornamento  delle graduatorie  di circolo e d’istituto  di II fascia per l’insegnamento nelle scuole  dell’infanzia   e  primaria   finalizzato   alla  costituzione   dell’elenco   aggiuntivo,   ai  sensi dell’articolo  l, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, il servizio prestato, sino al  24  giugno  2017,  nelle  sezioni  primavera  dai  soggetti  di  cui  all’articolo l,  già  inclusi  nelle graduatorie  di  circolo  e  d’istituto   di  II  fascia  per  l’insegnamento  nelle  scuole  dell’infanzia  e primaria, è riconosciuto e valutato ai sensi dell’articolo  2.

2. Sono fatti salvi i contratti di lavoro  stipulati per l’anno  scolastico 2017/2018 da coloro che sono inseriti  nelle                                graduatorie  di  circolo  e  d’istituto   di  II  fascia  per  l’insegnamento  nelle  scuole dell’infanzia  e primaria di cui                            al comma l.

3. il  servizio  di  cui  al  comma  l  è  riconosciuto  e  valutato  anche  a  coloro  che  si  inseriscono  nell’elenco  aggiuntivo  ai            sensi del decreto ministeriale n. 326 del3 giugno 2015.

  1. Il servizio prestato nelle sezioni primavera è riconosciuto nel rispetto del limite di cui alla Tabella A, nota n. 3, del decreto ministeriale n. 374 del l o giugno 2017.

5. Il servizio prestato presso le sezioni primavera dai soggetti di cui all’articolo  l è riconosciuto  e valutato, secondo le                        modalità di cui all’articolo 2, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie  ad esaurimento  di cui  all’articolo              l, comma  605, lettera  c) della  legge 27 dicembre 2006, n. 296.

scarica il documento completo: decreto-ministeriale-335-del-23-aprile-2018-riconoscimento-servizio-sezioni-primavera

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