Articolo 1 (Soggetti)
- Ai fini dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131, è riconosciuto e valutato il servizio prestato, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera di cui all’articolo l, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominate “sezioni primavera”, secondo le modalità di cui all’articolo 2 a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
Articolo 2 (Modalità di riconoscimento del servizio)
- A partire dali’anno scolastico 2007/2008, i servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate nelle scuole dell’infanzia, statali o paritarie, nei nidi d’infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati: a) come anno scolastico intero, se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio al termine dell’attività educativa (30 giugno), con l’attribuzione di sei punti;
b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.
- I servizi di cui al comma l, complessivamente prestati in ciascun anno scolastico, si valutano una sola volta. Il punteggio complessivo, attribuibile per anno scolastico, non può eccedere i sei punti. I servizi prestati nelle sezioni primavera possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nella scuola primaria, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131.
- Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.
- Gli Uffici scolastici regionali verificano che, in costanza dello svolgimento del servizio riconosciuto, il soggetto gestore sia autorizzato all’attivazione delle sezioni primavera.
Articolo 3 (Disciplina transitoria)
- In sede di prima applicazione del presente decreto, ovverosia esclusivamente in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria finalizzato alla costituzione dell’elenco aggiuntivo, ai sensi dell’articolo l, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, il servizio prestato, sino al 24 giugno 2017, nelle sezioni primavera dai soggetti di cui all’articolo l, già inclusi nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria, è riconosciuto e valutato ai sensi dell’articolo 2.
2. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati per l’anno scolastico 2017/2018 da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al comma l.
3. il servizio di cui al comma l è riconosciuto e valutato anche a coloro che si inseriscono nell’elenco aggiuntivo ai sensi del decreto ministeriale n. 326 del3 giugno 2015.
- Il servizio prestato nelle sezioni primavera è riconosciuto nel rispetto del limite di cui alla Tabella A, nota n. 3, del decreto ministeriale n. 374 del l o giugno 2017.
5. Il servizio prestato presso le sezioni primavera dai soggetti di cui all’articolo l è riconosciuto e valutato, secondo le modalità di cui all’articolo 2, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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