Incarichi personale docente 7° bollettino da GAE e GPS Napoli a.s. 24/25 di ogni ordine e grado e restituzione alle scuole delle disponibilità residue (art. 12)

supplenze

Incarichi personale docente 7° bollettino da GAE e GPS Napoli a.s. 24/25 di ogni ordine e grado e restituzione alle scuole delle disponibilità residue (art. 12)

È pubblicato, con valore di notifica, a norma di legge, a tutti gli interessati, sul sito internet di
questo Ufficio – https://www.uat-napoli.it/, un ulteriore bollettino, generato dal Sistema Informativo
del Ministero, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo
determinato, per la classe di concorso o la tipologia di posto indicate. Nel medesimo elenco sono,
altresì, specificate la sede di lavoro ed il tipo di contratto.

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare
i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema
informativo. I contratti relativi alle cattedre a orario esterno (C.O.E.) sono stipulati dal D.S. della sede
di lavoro di cui all’allegato elenco.

I soggetti interessati potranno rinunciare all’incarico conferito, con il presente provvedimento,
mediante procedura informatizzata, accedendo al link, presente nella comunicazione dell’avvenuta
nomina, entro 48 ore dalla presente pubblicazione. Gli istituti scolastici provvederanno al celere
inserimento a sistema delle mancate prese di servizio. Eventuali anomalie vanno indicate agli indirizzi
presenti in firma. Si rammenta che le disponibilità sopraggiunte, a seguito di rinunce/mancate
prese di servizio, non saranno oggetto di rifacimento delle operazioni.

La rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11 dell’O.M. 88/24, all’assegnazione della
supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione,
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e
b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle
medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento
di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. L’abbandono
del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma
5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza
delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto
di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (art 14 c.1 let. a
e b).

Si rinvia all’art 8 dell’O.M. 88/2024, per quanto riguarda le valutazioni dei titoli ad opera degli istituti                         di prima nomina, sottolineando la necessità che queste vengano effettuate tempestivamente,
preferibilmente entro 30 giorni dalla nomina. Si precisa che non sussistono preclusioni ad un nuovo
esame dei titoli già precedentemente verificati e che le verifiche vanno fatte su tutte le classi di concorso
di ogni ordine e grado, e non solo su quella di nomina. Si ricorda, alle istituzioni scolastiche, che la
presenza del titolo in una sezione sbagliata della domanda, comporta l’attribuzione del punteggio che
sarebbe stato attribuito dal sistema nel caso di esatto inserimento e non l’azzeramento dello stesso. Si
raccomanda di non modificare il punteggio del titolo di accesso, aggiungendo quello dei titoli culturali
dichiarati, erroneamente, solo in diverse parti (tab) della domanda (contattare gli uffici preposti in caso
di difficoltà). Per i docenti con titolo di accesso estero, inseriti con riserva, occorre verificare all’atto
della presa di servizio, il regolare e tempestivo inoltro della domanda di riconoscimento all’ufficio
competente. Le operazioni di verifica e convalida, relativamente ai docenti nominati da questo Ufficio,
devono concludersi, perentoriamente, entro la fine di Febbraio 2025. Nel caricare su SIDI il decreto
diconferma/rettifica è onere degli istituti scolastici controllare che il punteggio a sistema di
verifica coincida con quello indicato nel decreto e modificarlo in caso di discrepanza. Si
raccomanda di prestare massima attenzione, altresì, alla parte inerente al possesso dei titoli di
riserva/preferenza, evitando errori nella selezione/deselezione delle apposite caselle. Si richiede,
inoltre, di evitare l’invio su posta elettronica ordinaria o certificata di questi decreti, i quali
andranno semplicemente caricati a SIDI, con l’unica eccezione dei provvedimenti di
esclusione, che dovranno anche essere comunicati agli indirizzi indicati in firma. Tali indirizzi
potranno, inoltre, essere utilizzati per varie comunicazioni da parte di istituti scolastici e docenti (salvi
i decreti di verifica, come sopra specificato,e i reclami per i quali sono previste le apposite mail),
indicandone, chiaramente nella parte iniziale dell’oggetto, la tipologia. Eventuali provvedimenti
giurisdizionali devono essere inviati al nostro indirizzo di posta elettronica certificata
uspna@postacert.istruzione.it e, per conoscenza, agli indirizzi di posta elettronica ordinaria indicati in
firma, completi di tutti gli elementi identificativi (es. numero sentenza/ordinanza, firma digitale del
giudice etc.).

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