“Nella sentenza in commento, il ricorrente richiede l’annullamento della rettifica effettuata alla graduatoria definitiva relativa alla classe di concorso A050, dei giudizi numerici finali attribuiti alla ricorrente e del mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori per l’erronea valutazione del titolo riguardante l’attività di ricerca al punto B.5.1 della tabella di valutazione di cui al D.M. 94 del 23.2.16, il quale prevede l’attribuzione di 5 punti per attività di ricerca scientifica sulla base di assegni.
A detta del T.A.R., diversamente da quanto previsto per gli assegni di ricerca, nella Tabella allegata al D.M. 94/2016 non vi è alcun cenno in merito alla possibilità di includere, tra i titoli valutabili, anche l’attività di ricerca svolta mediante altri strumenti, specie se si considera che il dottorato di ricerca può essere individuato come un titolo necessario per poter partecipare al concorso per l’attribuzione dell’assegno di ricerca. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto gli assegni di ricerca non sono rapportabili al dottorato di ricerca o agli altri titoli indicati da parte ricorrente, posto che tra questi e gli assegni per la ricerca sussiste un’insita differenza strutturale che si riflette in genere sulla capacità performante delle diverse esperienze formative”.
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