Libero Tassella – Prioritariamente vi fornisco un repertorio essenziale sulla materia ricca di controversie e contenziosi: art. 396 d.vo 297/ 1994, art.14 e 16 DOT 275/99, art.5 e 25 d.vo 165/2001, d.vo 150/2009, art 6 CCNL.
Il DS assegna le classi ai docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti. Quindi nell’assegnare le classi ai docenti il DS deve attenersi a quanto stabilito nelle due delibere degli OO.CC.,pur potendosene distaccate, ma solo in casi eccezionali e debitamente motivati, pena declaratoria di nullità del provvedimento di assegnazione delle classi. A tal riguardo si cita la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 2778/2004. I criteri del consiglio di istituto non possono derogare dal rispetto della continuità didattica del docente, dell’ organizzazione delle cattedre, della verticalizzazione delle cattedre e in caso di concorrenza nella richiesta di una classe, il rispetto della graduatoria interna di istituto aggiornata relativa all’anno cui si effettua l’assegnazione delle classi. Il parere tecnico del Collegio deve sempre seguire quello del consiglio di istituto. Il DS assegna le classi, pubblica all’albo le assegnazioni ( sito web della scuola), notifica ai docenti le assegnazioni.
Come si ricorre?
Avverso il provvedimento di assegnazione alle classi è ammesso reclamo entro 15 giorni. Decorsi 30 giorni dalla notifica, l’atto di assegnazione diventa definitivo. Avverso l’atto definitivo o l’esito del reclamo è ammesso ricorso al giudice del lavoro.