1) I docenti neo immessi in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2018 sia nominati da GM sia da Gae, sia nominati da GRME, anche se già di ruolo, con contratto a tempo determinato ( terzo anno FIT) , nella scuola assegnata all’atto della nomina in ruolo. Tali docenti , per giustificato motivo ( es. malattia, o altro), possono rinviare la presa di servizio, ma la loro nomina economica (il pagamento) decorre solo da quando prenderanno servizio per rientro dall’ assenza.
La docente in congedo obbligatorio o in interdizione invece non deve prendere fisicamente servizio e il pagamento decorre già dal primo settembre.
Chi non prende servizio senza uno giustificato motivo, decade dalla nomina in ruolo.
2) I docenti che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo per l’a.s. 2018/19 nella scuola ottenuta per mobilità provinciale e interprovinciale.
3) I docenti che hanno ottenuto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale entro il 31 agosto, in una nuova scuola rispetto a quella di attuale titolarità. Presso tale scuola nel giorno previsto dal calendario della scuola ( data fissata nell’ultimo collegio) generalmente lunedì 3 settembre, dovranno invece riprendere servizio i docenti che non ottengono l’assegnazione entro sabato 1 settembre ma in data successiva per i ritardi degli uffici provinciali.
4) Tutti i docenti che entro il 31 agosto terminano un periodo di aspettativa a vario titolo fruita . I docenti non compresi nell’elenco da 1 a 4 riprenderanno il loro servizio nella data fissata dalla singola scuola che in genere coincide con il primo collegio dei docenti.
Libero Tassella.