Premesso che il requisito di servizio richiesto è solo quello prestato nella scuola Statale, e non anche quello prestato nella scuola paritaria, e che non vengono presi in considerazione i servizi prestati senza il titolo di studio (DM e laurea in Sfp) si precisa che si possono cumulare nello stesso anno scolastico il servizio specifico prestato su posto comune, su posto di lingua e su posto di sostegno nello stesso ordine di scuola ( infanzia o primaria).
In pratica non si può cumulare il servizio servizio specifico e aspecifico cioè quello prestato nell’infanzia con quello prestato nella primaria e viceversa. Inoltre é valido il servizio prestato su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione. Ricordo che per partecipare al concorso speciale anche per posti di sostegno occorre il possesso del titolo di sostegno al momento della domanda ovvero alla data prevista dal bando, quindi anche dopo la scadenza della domanda. Mentre aver prestato servizio su posto di sostegno senza il possesso del titolo, non costituisce un requisito per partecipare al concorso speciale anche su posto di sostegno.
I due anni di servizio specifico ( 180 giorni di servizio non continuativi o continuativamente dall’1 febbraio agli scrutini compresi) devono essere prestati nell’intervallo che va dall’anno scolastico 2010/11 all’anno scolastico 2017/18. Comunque secondo alcune fonti autorevoli potrebbe anche essere conteggiato nel requisito dei due anni anche l’a.s. 2018/19 dal primo settembre alla data di scadenza della domanda di partecipazione. A questo proposito, se il DM sul concorso speciale sarà pubblicato ad ottobre, come prevede la legge, il bando potrebbe essere pubblicato entro febbraio/ marzo 2019.
Libero Tassella