TFA e requisito necessario della specializzazione.

Ricorso anno 2013 personale docente

Avv. Alessio Cicchinelli – Nella sentenza in commento, i ricorrenti chiedevano l’annullamento del D.M. prot. n. 141 del 10.3.17, nella parte in cui all’art. 2 disponeva che “l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi sono subordinate al possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado, nella scuola secondaria di II grado”.

I docenti ricorrenti pretendevano di essere riconosciuti a pieno titolo come insegnanti e di poter accedere al corso TFA sostegno di cui al D.M. impugnato, laddove prevedeva, per i ricorrenti, il divieto di presentazione delle domande e sanciva l’impossibilità di accedere alle prove di pre-selezione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per le classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi d.P.R. n. 19/2016).

Il T.A.R. ha respinto il ricorso ed ha ritenuto che, ai sensi del D.M. 249/10, alle procedure concorsuali per i posti di sostegno possono accedere solo i soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione.

I ricorrenti, nonostante fossero in possesso del titolo di studio obbligatorio (ma non sufficiente) e pur avendo svolto attività di insegnamento,  non avrebbero potuto ottenere un ampliamento dei requisiti di ammissione.

Il D.M. in esame, secondo il Collegio, ha istituito un preciso percorso formativo per chiunque voglia svolgere attività di insegnamento, con riferimento, non solo alle conoscenze disciplinari, ma anche alle capacità didattiche e psico-pedagogiche dei docenti; di fatto, tale decreto configura la formazione per i posti di sostegno come una “specializzazione” finalizzata al conseguimento di una professionalità ulteriore,  prendendo in considerazione le peculiari esigenze di studenti che necessitano di modalità di assistenza più intense.

Avv. A. Cicchinelli

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