Art. 7. Istanze di partecipazione ai concorsi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 6. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso è posto alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo
i codici di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’art. 4, comma 1 -novies , del decretolegge e dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui si concorre, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
7. Il bando può prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.
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