
La tabella di valutazione dei titoli per le istanze di mobilità non è stata mai cambiata, pertanto continuano a non valutare come “specializzazioni” i titoli di sostegno, SICSI, SSIS e TFA. Infatti la sezione “A3 titoli generali” lettera “B” continua a riportare le note “11 e 11 bis” che escludono categoricamente dalla valutazione.
Nota 11 bis: “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90, commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (5515).”
B) “per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
– per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)”
Scarica la tabella completa: Tabella titoli mobilità 2019
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Mobilità 2019/20, dichiarazioni da allegare alla domanda di mobilità