
1. Nei casi di cui all’art. 3, comma 6, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalita’, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 11, devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacita’ logiche, di comprensione del testo nonche’ di conoscenza della normativa scolastica.
2. I bandi di cui all’art. 11 disciplinano l’articolazione della prova preselettiva, incluse le modalita’ di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
3. Alla prova scritta e’ ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi’ ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonche’ i soggetti di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Il mancato collocamento in posizione utile alla prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.