Concorso Infanzia e Primaria 2019. La prova pre-selettiva.

1. Nei casi di cui all’art. 3, comma  6,  ai  fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati che  abbiano  presentato  istanza  di partecipazione al concorso secondo le  modalita’,  i  termini  e  nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’art. 11,  devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacita’ logiche, di comprensione del  testo  nonche’  di  conoscenza  della  normativa scolastica.

2. I bandi di cui all’art. 11  disciplinano  l’articolazione  della prova preselettiva, incluse le modalita’  di  somministrazione  e  di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la  durata  della  prova  e  l’eventuale  pubblicazione  dei quesiti prima della medesima.

3. Alla prova scritta e’ ammesso un numero di candidati pari a  tre volte il numero dei posti messi a concorso nel la singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi’ ammessi alla prova  scritta  coloro che,  all’esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonche’ i  soggetti  di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4.  Il  mancato  collocamento  in  posizione   utile   alla   prova preselettiva comporta  l’esclusione  dal  prosieguo  della  procedura concorsuale.

Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti