1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o piu’ delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3. Il candidato concorre per piu’ procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita’ diverse non sono prese in considerazione.
3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso e’ di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e’ prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell’Autorita’ consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identita’ del candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.
5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione e’ disciplinato dal bando, che indica altresi’ quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.
6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo le modalita’ stabilite nel bando di concorso.
7. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico, i bandi di concorso sono adottati con decreti del Direttore generale del personale scolastico che provvede altresi’ alla definizione delle modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. I concorsi sono banditi, per ciascuna regione, al termine di vigenza delle graduatorie del concorso precedente, fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 1-quater lettera a) del decreto-legge, ovvero qualora, al termine delle procedure di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.
9. I bandi sono adottati dal Direttore generale per il personale scolastico e disciplinano:
a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 3;
b. il termine, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
c. l’organizzazione dell’eventuale prova preselettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
d. l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 6;
e. le modalita’ di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
f. i documenti richiesti per l’assunzione;
g. l’informativa sul trattamento dei dati personali.
10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.