Concorso Primaria e Infanzia 2019, istanze di partecipazione ai concorsi e bandi.

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una  o  piu’  delle  procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3. Il candidato  concorre  per  piu’  procedure  concorsuali  mediante   la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione  delle  procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione  ai  concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate con modalita’ diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell’istanza  di  partecipazione al concorso e’ di trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  iniziale indicata nel bando. Il termine per la  presentazione  della  domanda, ove cada in giorno festivo, e’ prorogato di diritto al  primo  giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.

4.  Il  candidato   residente   all’estero,   o   ivi   stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali presso  la  sede  dell’Autorita’  consolare  italiana.   Quest’ultima verifica l’identita’ del candidato e comunica le  risultanze  all’USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici di  accesso  per  l’acquisizione  telematica  della   istanza   nella successiva fase prevista dalla procedura.

5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione e’ disciplinato  dal bando, che indica altresi’ quali elementi siano necessari a  pena  di esclusione dal concorso.

6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’  dovuto,  ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  il pagamento di un contributo di segreteria pari ad € 10,00 per ciascuna delle procedure (infanzia / primaria / sostegno infanzia  /  sostegno primaria) per le quali si concorre, secondo  le  modalita’  stabilite nel bando di concorso.

7. Ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico,  i  bandi  di concorso  sono  adottati  con  decreti  del  Direttore  generale  del personale scolastico che provvede  altresi’  alla  definizione  delle modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

8. I concorsi sono banditi, per ciascuna  regione,  al  termine  di vigenza delle graduatorie del  concorso  precedente,  fermo  restando quanto  previsto  all’art.  4,  comma   1-quater   lettera   a)   del decreto-legge,  ovvero  qualora,  al  termine  delle   procedure   di immissione in ruolo previste per ciascun anno scolastico, le predette graduatorie risultino esaurite.

9. I bandi sono adottati dal Direttore generale  per  il  personale scolastico e disciplinano:

a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi dell’art. 3;

b. il termine, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

c. l’organizzazione dell’eventuale prova preselettiva,  ai  sensi dell’art. 4, comma 2;

d. l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 6;

e.  le  modalita’  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla procedura concorsuale;

f. i documenti richiesti per l’assunzione;

g. l’informativa sul trattamento dei dati personali.

10. I bandi possono prevedere, in caso di esiguo numero  dei  posti conferibili, l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

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