Il giorno 28 agosto sulla G.U. non é stato pubblicato il DL detto Salvaprecari.

Il giorno 28 agosto sulla G.U. non é stato pubblicato il DL detto Salvaprecari che nasceva sotto la cattiva stella di un

dissidio sui suoi contenuti da parte delle due forze politiche dell’ex maggioranza del governo giallo verde.

Inoltre il DL arrivava in un CdM in cui già si stava consumando una spaccatura tra i ministri della Lega e del M5S e

la clausola “salvo intese ” già chiariva che il DL si sarebbe arenato come poi in effetti é accaduto. Per noi, come

abbiamo detto il DL era sbagliato nel merito e nella forma, avrebbe creato altre divisioni e disparità di trattamento

tra precari. Con due provvedimenti un DM e un Decreto legislativo bisogna che il nuovo governo realizzi un’azione

organica su reclutamento e precariato.

1) Immissioni in ruolo sui posti vacanti per l’anno scolastico 2019/20 con decorrenza giuridica 2019 ed economica 2020.

2) I posti di cui al punto 1) saranno quelli:

a) Vacanti per pensionamento Quota100.

b) Vacanti per altre tiopologie di cessazioni.

c) Vacanti in quanto non attribuiti nella tornata di immissioni in ruolo appena conclusa per mancanza di aspiranti in

quanto le 4 graduatorie vigenti sono esaurite.

3) Esaurire tutte le graduatorie finalizzate alle immissioni in ruolo già esistenti prima di dare il via ai nuovi concorsi

ordinari per titoli ed esami con fini anche abilitanti, contestualmente la GM 2016 diventa una graduatoria ad

esaurimento.

4) Per esaurire tutte le graduatorie di cui al punto 3) si procede con decorrenza 2019/20 all’ottimizzazione delle

immissioni in ruolo, prevedendo dopo la prima tornata di immissioni in ruolo la possibilità per i docenti inseriti in

graduatoria di presentare domanda di trasferimento nelle Regioni e Province dove le graduatorie risultano esaurite.

Le immissioni in altra provincia implicano una permanenza di 5 anni, il docente non avrà la possibilità di presentare

domanda di trasferimento e di assegnazione provvisoria interproviciale per 5 anni.

5) Il docente immesso in ruolo su posto di sostegno non potrà presentare domanda di passaggio su sostegno prima di

10 anni ivi compresi gli anni di pre ruolo prestati con il titolo di specializzazione. Dall’entrata in vigore del

provvedimento, la mobilità da posto di sostegno a posto curriculare e viceversa verrà gestita nella fase dei passaggi di

cattedra con modifica del CCNI sulla mobilità

6) I nuovi concorsi a cattedra ordinari per titoli ed esami da bandire dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui al

punto 3) a fini anche abilitante sono rivolti al personale di ruolo e precario saranno banditi ogni tre anni. Essi

prevedono una graduatoria regionale e nazionale. Si può partecipare a concorsi per più tipologie di posti e più classi

di concorso. I docenti che conseguono il punteggio minimo nella prova scritta, scrittopratica e orale conseguono

l’abitazione all’insegnamento.

I docenti di ruolo e non di ruolo con tre anni di insegnamento negli ultimi otto anni nella Scuola Statale hanno

diritto ad una riserva di posti del 10% , del 20% e del 30% se hanno rispettivamente un anno, due, tre anni di

insegnamento nella specifica classe di concorso o tipologia di posto.

I docenti di ruolo e non di ruolo con tre anni di servizio anche nella scuola paritaria sono esonerati dalla prova

preselettiva.

7) A far data dall’a.s. 2020/21 l’organico di diritto e l’organico di fatto saranno progressivamente unificati a partire dagli organici di sostegno.

8) A far data dall’a.s. 2020/21 tutte le procedure di stipula dei contratti a tempo indeterminato e determinato saranno informatizzate.

9) Gli spezzoni della durata fino a 6 ore saranno utilizzati per la stipula di contratti a tempo determinato.

Libero Tassella

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