
Sono stati sollevati innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma alcuni vizi di asserita illegittimità di bandi di
concorso per il reclutamento del personale docente, adottati tra i mesi di marzo ed aprile 2018 da alcune scuole
italiane all’estero.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento, respingendo anche la censura
improntata alla contestazione della previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche all’estero, di assumere
direttamente il personale presente in loco con contratto a tempo indeterminato, senza quindi far ricorso alle
graduatorie del personale da destinare all’estero; sotto tale profilo, infatti, il T.A.R. ha affermato che alcuna disparità
di trattamento è stata perpetrata nei confronti dei soggetti presenti nelle graduatorie da destinare all’estero, in
quanto tale graduatoria rappresenta un canale di reclutamento diverso ed estraneo rispetto a quello attivato dai
bandi di concorso gravati.

Avv. A. Cicchinelli

Tuttavia, rispetto alla supposta illegittimità del criterio restrittivo adottato dagli atti impugnati rappresentato dal
possesso del titolo di residenza di almeno un anno presso il Paese estero interessato, il Giudice, ritenendo rilevante e
non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, preannuncia la presentazione alla Corte
Costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, che avverrà con
separata ordinanza.