
Qual è la disciplina dei permessi per concorsi ed esami per i dipendenti del comparto Scuola? (nota interpretativa dell’ ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)
L’art. 15 , comma 1, I alinea, del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che “Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto , sulla base di una idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i
seguenti casi:
– partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
– omissis…………..”.
Pertanto, l’istituto in esame è preordinato a consentire al dipendente di partecipare come candidato a concorsi o ad esami, nel limite di otto giorni l’anno. La fruizione di tali permessi non riduce le ferie ed è valutata ai fini
dell’anzianità di servizio.
A differenza della disciplina contrattuale di altri comparti, che limita l’utilizzo dei permessi alle giornate di svolgimento delle prove, per il comparto Scuola si prevede che tali permessi possono essere utilizzati anche per il viaggio necessario per raggiungere la sede dell’esame o del concorso.