Esame di Stato – individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta.

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D.M. n. 28 del 30 gennaio 2020 – esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione-

individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta

Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2019/2020, nelle

tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate:

a. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di  studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;

b. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

c. le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. Per l’anno scolastico 2019/2020, il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nelle scuole italiane all’estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l’istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all’estero dove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, n.614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

 

Articolo 2 Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e  ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP).

2. Ai fini di cui al comma 1,il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a. di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previste dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e  così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c. di aver maturato le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” previste dalle attività declinate  dal documento del consiglio di classe.

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, è predisposto dalla commissione ai sensi del comma 5 e assegnato al candidato ai sensi del comma 7. 4. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari interni ed esterni possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo  la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe alla predisposizione dei materiali di cui al comma 3, con l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, nonché ai criteri di assegnazione degli stessi ai candidati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione  eventualmente intraprese nel percorso di studi. Nella predisposizione dei materiali, in numero pari ai candidati maggiorato del trenta per cento con eventuale arrotondamento all’unità superiore, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento  di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL)  veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CUL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

7. La commissione, per ogni giornata dedicata ai colloqui, provvede, prima dell’inizio degli stessi,  ad assegnare a ciascun candidato il materiale per l’avvio del colloquio tra quanto approntato ai sensi del comma 5, nel rispetto dei criteri stabiliti nel corso della sessione dedicata.

8. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel  rispetto  di quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

9. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede  all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel  quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.

10. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac si rinvia a quanto  specificatonel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del  decreto ministeriale n. 95/2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione  di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l’anno scolastico. Parimenti, per l’EsaBac  techno, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

 

Allegati: D.M. n. 28 del 30 gennaio 2020 – esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione-individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta

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