
Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)
Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria,
nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria
da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse
finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite
delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico
ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite
delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso
le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.