Mobilità 2020/2021. Revoche, rinunce e regolarizzazioni delle domande.

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non

è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione

allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio

territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima

del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti

disponibili (1).

3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente

documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale

dall’art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).

4. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve

dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente

indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte

le domande di movimento.

5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per

gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto

vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il

rifacimento degli stessi.

6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.2 della legge

241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente

o la ricevuta della pec.

 

Leggi l’ordinanza:

Ordinanza mobilità 2020/2021, per i docenti domande dal 28 marzo al 21 aprile.

 

Scarica gli allegati:

Mobilità 2020/2021, tutte le date della mobilità. Scadenze e pubblicazioni dei risultati

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