
REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non
è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione
allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio
territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima
del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall’art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti
disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente
documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale
dall’art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4. L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve
dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente
indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte
le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per
gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto
vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il
rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.2 della legge
241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero quello dell’ufficio ricevente
o la ricevuta della pec.
Leggi l’ordinanza:
Ordinanza mobilità 2020/2021, per i docenti domande dal 28 marzo al 21 aprile.
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