
Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259) (GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)
Il presente decreto disciplina le modalita’ di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.
- Il concorso e’ indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui e’ previsto l’espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.
- In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.
- Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 4-bis del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.