Concorso scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201.

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Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259) (GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)

Il presente decreto disciplina le modalita’ di espletamento  dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  finalizzati  al  reclutamento  a tempo indeterminato di personale docente nella scuola  secondaria  di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

  1. Il concorso e’ indetto, su base regionale,  fermo  restando  il regime autorizzatorio di cui all’art. 39, comma  3,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale,  per  la  copertura  dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che  si  stima si  renderanno  vacanti  e  disponibili  nel  primo  e  secondo  anno scolastico successivi a quello  in  cui  e’  previsto  l’espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.
  2. In caso di esiguo numero dei posti  conferibili,  le  procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.
  3. Il superamento di tutte le  prove  concorsuali,  attraverso  il conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all’art.  6  del  decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.   59,   costituisce   abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Requisiti di ammissione

1.  Ai  sensi  dell’art.  5,  commi  1,  2  e  4-bis  del   decreto legislativo, sono ammessi a partecipare  alle  procedure  di  cui  al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in  possesso,  alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica  classe  di  concorso  o analogo titolo conseguito all’estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai sensi della normativa vigente;

b.  titolo  di  accesso  alla  specifica   classe   di   concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per  diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito  all’estero  e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o  analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24  CFU/CFA  di  cui all’art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.

2. Ai sensi dell’art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo,  sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto,  per i posti di sostegno con riferimento alle procedure  distinte  per  la secondaria di primo o secondo grado, i candidati  in  possesso,  alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di uno dei titoli  di  cui  al  comma  1  congiuntamente  al  titolo  di specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado  conseguito  ai sensi della normativa vigente o analogo  titolo  di  specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai  sensi della normativa vigente.

3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito all’estero i  titoli  di  cui  ai  commi  1  e  2,  abbiano  comunque presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

5. I candidati partecipano al concorso con riserva di  accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone  l’esclusione  dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

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