Graduatorie Provinciali, le tabelle dei titoli valutabili e la convalida dei punteggi.

Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di

cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati:

A 1 titoli valutabili infanzia e primaria I fascia

A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia

A 3 titoli secondaria di I e II grado I fascia

A 4 titoli secondaria di I e II grado II fascia

A 5 titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia

A 6 titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia

A 7 titoli I fascia SOS posti straordinario

A 8 titoli II fascia SOS posti straordinario

A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia posti straordinario

A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia posti straordinario

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15.

Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. I titoli artistici e

professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini

dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche

attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali

procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie

effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica

all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione

all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e

per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio

competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della

rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è

fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le

conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR

445/2000.

Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di

dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di

fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti

dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e

della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

GPS – GI, al via le nuove graduatorie provinciali per le supplenze. Tutti gli allegati.

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