PRIVACY – Formazione classi: si possono pubblicare gli elenchi degli alunni sul sito web della scuola?

Il Ministero dell’Istruzione, con la FAQ n. 30 è tornato ad occuparsi del sempre vivo tema della privacy

nell’apposita area dedicata al ritorno a scuola a settembre raggiungibile al seguente link

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

La domanda posta era la seguente:

Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli

studenti distinti per classe?

La risposta è stata secca: NO

La diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è consentita in quanto,

secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la diffusione dei dati personali è lecita solo

se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Ebbene, a distanza di anni – e nonostante le recenti modifiche del Codice della privacy (Cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3

del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) – ancora oggi non esiste una norma di legge – o, nei casi previsti dalla legge,

di regolamento – che consenta la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, le istituzioni scolastiche che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità di tali dati dovranno

utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati.

Quali sono queste modalità idonee?

E-MAIL

I nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione all’ A-S-  2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle famiglie.

Inoltre, il M.I.  raccomanda di predisporre uno specifico “disclaimer” con cui si evidenzia che i predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).

TABELLONE CARTACEO

E’ fatta salva la possibilità  – ma solo in via residuale e soltanto  qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico o sia impossibilitata ad utilizzare strumenti di comunicazione telematica dei dati – della pubblicazione dei tabellone con i nominativi degli studenti distinti per classe nella bacheca scolastica.

Ma questa prassi consolidata deve essere armonizzata con i protocolli anti Covid., per cui al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi ai tabelloni dell’istituzione scolastica e ne dà preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.

Ad ogni buon conto  gli elenchi relativi alla composizione delle classi, resi disponibili con le modalità sopra indicate, devono contenere  solo i  nominativi degli alunni e non devono riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es. luogo e data di nascita,ecc.).

TERMINI

Nel rispondere al quesito, la FAQ prevede espressamente che “sia in caso di pubblicazione nel registro elettronico sia nel caso di pubblicazione attraverso i tabelloni esposti nella bacheca scolastica, il dirigente scolastico definisce il tempo massimo di pubblicazione che comunque non deve eccedere 15 giorni

Per completezza dobbiamo ricordare che il Garante, già qualche anno fa – con il provvedimento n. 383 del 6 dicembre 2012 – ha sanzionato una scuola per aver diffuso sul proprio sito i nominativi e gli elenchi degli alunni iscritti alle classi prime, a nulla rilevando le giustificazioni fornite circa le finalità di trasparenza amministrativa della P.A., che anche la Scuola deve perseguire.

 

 

 

 

Avv. Francesco Carbone

CASSAZIONISTA

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