
Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88,
riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste
altresì dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 18/10/2017), si rammenta che il termine di scadenza perla
presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A. che intenda fruirne,”per l’anno solare 2021”,
è fissato, a pena di decadenza, al 16.11.2020.
Le istanze di concessione dei predetti permessi dovranno pertanto recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al
protocollo della scuola entro e non oltre il16/11/2020e dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati all’art. 5
delC.C.D.R. del 18/10/2017.
Qualora l’ammissione ad un corso di studi, compreso fra quelli indicati dall’art. 6 delC.C.D.R. del 18/10/2017, avvenga dopo il
16/11/2020 il personale interessato può produrre l’istanza per fruire dei permessi in argomento entro e non oltre cinque giorni
dall’avvenuta ammissione.
Le predette istanze saranno accolte in subordine a quelle presentate entro il 16/11/2020 e nel limite del contingente
determinato.
Al fine di abbreviare i tempi di ricezione delle istanze da parte dello scrivente Ufficio, il D.S. avrà cura di disporre la consegna
delle istanze medesime brevi manu, presso l’Ufficio URP entro il 20 Novembre 2020, raggruppate per tipo di personale, con
distinti plichi indirizzati agli Uffici Ruolo rispettivamente competenti.
Si rammenta ancora una volta che l’istituto dei permessi straordinari retribuiti permotivi di studio trova applicazione anche nei
confronti del personale con Incarico a Tempo Determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche
(30/6/2021) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2021).
A tal proposito si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di non inviare a questo ufficio istanze di personale a tempo determinato
che non si trovi nella suddettacondizione.
Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dopo il 16 novembre 2020,
potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto.
In tali casi le istanze, unitamente a copia del contratto di lavoro, dovranno essere consegnatebrevi manu agli Uffici Ruolo
rispettivamente competenti.
Si precisa che anche detti docenti e personale A.T.A. a tempo determinato (assuntidopo il 16 novembre 2020) in ogni caso
dovranno essere titolari di un contratto fino al 30/6/2021 ovvero fino al 31/8/2021.Le istanze potranno essere altresì accolte,
in subordine a quelle presentate nei tempistabiliti.
Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio,
del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente
presso cui siseguiranno i corsi.
Gli aspiranti dovranno inoltre indicare l’anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso, di essere in corso o fuori corso e da
quanti anni, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.
Il personale a tempo indeterminato indicherà l’anzianità complessiva di ruolo mentreil personale a tempo determinato
indicherà il numero degli anni di servizio prestati.
(N.B.dichiarazione utile ai fini della graduatoria degli aventi diritto).
A tal fine, si invita a far utilizzare dagli interessati il modello in calce di domanda completo di tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione delle istanze daparte degli uffici competenti.
Si richiama l’attenzione in particolare su quanto previsto dall’art.6 del citato C.C.D.R. del 18/10/2017 relativamente agli
studenti fuori corso e si ribadisce che possono essere eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori corso per
un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di laurea e che abbiano superato almeno un esame nell’anno
solare in corso all’atto dell’istanza (anno solare 2020, entro il 16/11/2020, data di scadenza dei termini di presentazione).
Gli interessati che si trovino nella suddetta condizione, dovranno pertanto obbligatoriamente allegare il certificato di
immatricolazione e produrre autocertificazionedi aver superato almeno un esame nell’anno solare 2020 (entro il 16/11/2020)
indicando la denominazione e la data dell’esame.
A tal fine il personale interessato dovrà utilizzare anche il modello di autocertificazione trasmesso unitamente al modello di
istanza predisposto da questo Ufficio.
Gli aspiranti che sono iscritti a corsi di studio in modalità on-line potranno usufruire dei permessi per il diritto allo studio per
sostenere gli esami, per seguire le lezioni programmate in video conferenza o per altre attività certificabili, che dovranno essere
debitamente certificate al Dirigente Scolastico.
A norma delle disposizioni, sopra richiamate, tenute presenti le dotazioni organiche provinciali di fatto del personale Docente,
Educativo ed A.T.A., riferito all’anno scolastico 2019-2020, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili per l’anno
solare 2020 è così determinato in misura pari al 3% delle predette dotazioni organiche:
Anno scolastico 2020/2021: Organico n. Permessi n.
1) Personale Docente Scuola Infanzia n. 7384n. 223
2) Personale Docente Scuola Primaria n. 14170n. 425
3) Personale Docente Scuola Media n. 11.672n. 350
4) Personale Docente Scuole Sec. di. II gr. n. 18.078n. 542
5) Personale Educativo n. 54 n. 2
6) Personale A.T.A. n. 12.459 n. 374
Verificata la compatibilità numerica dei permessi concedibili in relazione al tetto massimo, salva l’esclusione diretta delle istanze manifestamente infondate, il cui numero potrebbe ridurre la possibilità di concedere ulteriori permessi a quanti ne abbiano fatto richiesta, questo Ufficio pubblicherà sul sito istituzionale dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale di Napoli-il decreto autorizzativo generale e gli elenchi, che ne sono parte integrante, degliaventi diritto nonché degli esclusi.
Qualora il numero degli aspiranti ecceda il tetto massimo dei permessi concedibili,questo Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria provinciale secondo i parametriprevisti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99 e dell’art. 7 del C.D.R. del 18/10/2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.
Per il personale a tempo indeterminato il monte ore massimo fruibile è costituito da 150 ore annue.
Al personale in part-time, ai docenti di religione cattolica con orario inferiore alle 18 ore e al personale con contratto a tempo determinato le ore saranno concesse in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese.
I beneficiari dei permessi dovranno poi esibire al Dirigente Scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.
In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con l’obbligodelle SS. LL. di provvedere al recupero delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo di questo Ufficio e degli allegati elenchi degli aventi diritto e degli esclusi ovvero della graduatoria sono ammessireclami per errori materiali.
Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario