
Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
Indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia
Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile
Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno
consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre
notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i
soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18 del 2020,
non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da
impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento
della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per
la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento
economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della
degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in
sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere,
sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio
domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata
retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è
temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione
previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.