Cessazione dal servizio personale scolastico. Indicazioni operative per la cessazione dal 1 settembre 2021.

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Cessazione dal servizio personale scolastico. Indicazioni operative

Si forniscono le operazioni per la cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2021

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2021

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti

scolastici è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del

C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto

di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle

particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale

del 7 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il

personale del comparto scuola, delle domande di cessazione

per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in

servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e

successive modifiche e integrazioni, ovvero per

raggiugere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di

cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi

per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto

29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere

formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di

cessazione ordinarie:

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (opzione donna);

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre

2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo

2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;

– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

la seconda conterrà, esclusivamente:

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

– I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano,

esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

– il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di

servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1

comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma

cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto

non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020.

Allegati:

Circolare n. 36103 del 13-11-2020

D.M. n. 159 del 12-11-2020

Tabella riepilogativa requisiti 2021

 

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