La pubblicazione dei risultati degli scrutini ed il contemperamento dei principi di trasparenza e privacy

Ai miei tempi (si lo posso dire!) c’era l’attesa per la pubblicazione dei quadri, che per qualcuno diventano immancabilmente “quadri della disperazione”.

La pubblicazione dei voti non è solo la  fine  di un percorso formativo ma anche la conclusione di un procedimento amministrativo che deve sapere adeguatamente  contemperare sia il principio della trasparenza, che quello della tutela della riservatezza

Dunque da sempre i voti sono stati pubblicati dal Dirigente Scolastico sull’albo scolastico, in ottemperanza dell’art.16 rubricato “Pubblicazione degli scrutini” dell’O.M. MIUR del 21 maggio 2001, n. 90,

La questione relativa alla pubblicazione dei voti sull’albo scolastico è stato già oggetto di attenzione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che ha confermato che la pubblicazione dei voti sull’albo scolastico non lede la privacy degli studenti, poiché gli stessi non sono dati sensibili.

Naturalmente in sede di pubblicazione bisogna fare attenzione ad evitare qualsiasi informazione che, anche  indirettamente, possa rivelare eventuali condizioni di salute o dati personali non pertinenti.

Questo è quello che succedeva nell’ era A.C. (dove la C sta per Covid).

L’emergenza sanitaria ha fatto compiere alla scuola un salto in avanti (spesso nel buio)  che altrimenti ed in tempi normali avrebbe impiegato qualche decennio.

Ed infatti, con la caratteristica tutta italica, l’emergenza ha fatto venire fuori la creatività di un popolo di millenaria cultura.

Ovviamente questo salto  nel futuro, senza una adeguata  “Delorean” ha messo in luce alcune inevitabili criticità che solo il tempo e l’esperienza potranno risolvere.

Nell’anno I D.C. la pubblicazione online degli esiti degli scrutini e dei voti è stata prevista dal Ministero dell’Istruzione, con  l’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, a cui è seguita la Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020, che ha aggiunto ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Quest’anno, forti dell’esperienza dello scorso anno, il MIUR ha pubblicato la Nota 13914 dell’11 giugno 2021, che ha confermato le stesse modalità per cui “gli esiti con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) sono pubblicati, distintamente per ogni classi, solo e unicamente nell’area documentale riservata al registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento”

A questa soluzione si è arrivati, proprio grazie ai dubbi sollevati dal Garante per la protezioni dei dati, con la sua nota dell’11.06.2020 il quale ha fatto notare che una esasperazione del principio della trasparenza, in danno del diritto alla riservatezza, avrebbe potuto avere possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della  personalità degli alunni, in gran parte minori.

Infatti i voti, ed in  particolare quelli negativi, potrebbero rimanere “in rete per un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web”.

E quindi il  Garante si è  posto il problema della “data retention, ossia alla fissazione di un termine   entro il quale tali dati possano essere cancellati e sottratti ad un potenziale utilizzo indiscriminato, fuori da un contesto di stretta utilità.

Per cui alle criticità evidenziate, la soluzione è stata la pubblicazione degli esiti degli scrutini “in via esclusiva” nel registro elettronico in dotazione ad ogni istituto scolastico, cui  lo studente potrà accedere solamente attraverso le proprie credenziali personali, impedendo di fatto la visione dei voti delle singole materie a tutti gli altri studenti.

Il Ministero inoltre ha raccomandato alle scuole di predisporre un “disclaimer” in modo tale da informare tutti i soggetti abilitati all’accesso, che potenzialmente potrebbero avere visione dei dati, che essi non possono in alcun modo comunicare o diffondere tali dati.

E se una scuola il registro elettronico non ce l’ha?

Con le citate circolari dell’anno I D.C. la pubblicazione sull’albo degli esiti degli scrutini, dovrà indicare solamente la ammissione o non ammissione alla classe successiva. Per avere notizia dei singoli voti delle singole materie e per evitare assembramenti, il dirigente scolastico dovrà predisporre una calendarizzazione e quindi un accesso differenziato per permettere agli interessati di prendere visione degli esiti.

Siamo arrivati ad un punto di  non ritorno, qui “si fa l’Italia (digitale) o si muore”.

Francesco Carbone

 

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