OM 64 Esami di Stato del I ciclo a.s. 21/22

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2022/2023. Prove d’esame sessione suppletiva e sessione straordinaria

Espletamento dell’esame di Stato

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo
grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza
dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs
62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione
all’esame conclusivo del primo ciclo.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo
8 del DM 741/2017;
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative
alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative
all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento
di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui
ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di
classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico
personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile,
quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017.
10. Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano
disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017[…]

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