Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023

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Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023

Configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in
essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

Abbinamenti delle classi/commissioni

Istituzioni scolastiche
Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per
merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato e dopo aver ripartito tra le classi
terminali i candidati esterni come assegnati all’istituto dall’Ufficio scolastico regionale, formula una
proposta relativa alla formazione delle commissioni e all’abbinamento delle classi/commissioni
(avvalendosi dell’allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente on line nel portale SIDI), sulla base
dei seguenti criteri:
1. ciascuna classe terminale, statale o paritaria – ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio –
confluisce in una sola commissione;
2. l’istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo
livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome
alla commissione;
3. l’abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base
delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi.
I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati;
4. l’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:
– tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
– tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari
esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso.

Hanno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della disciplina
oggetto della seconda prova scritta;
– tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell’istruzione per
adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l’abbinamento di due classi di
percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi, per i quali esista
coincidenza della disciplina oggetto di seconda prova scritta.
Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da
abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due
classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti
professionali), ed, eccezionalmente e in via residuale, tra due classi appartenenti a ordini di studio diversi,
anche quando le discipline affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque,
non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l’abbinamento è consentito anche nel
caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola.
Nelle situazioni da ultimo descritte, il commissario o i commissari esterni non coincidenti operano, in sede
d’esame, limitatamente all’indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità
numerica tra commissari esterni e interni prevista dall’art. 16, co. 4, del d. lgs. n. 62 del 2017.

Allegato:

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