Modifiche al decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito
Roma, 2024 – Sono state apportate modifiche significative al decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare le procedure concorsuali e ad ampliare i programmi di studio delle classi di concorso, rispondendo alle esigenze emergenti del sistema educativo.
Modifiche alle prove concorsuali
In base all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, l’articolo 8, comma 2, del decreto del 26 ottobre 2023, n. 205, è stato modificato come segue:
“La commissione assegna alla prova scritta di cui all’articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi”.
Questa modifica mira a snellire le procedure concorsuali e garantire una selezione più efficiente dei candidati idonei.
Riduzione dei tempi di procedura
Per contribuire al contenimento delle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali, l’articolo 13, comma 3, del decreto del 26 ottobre 2023, n. 205, è stato aggiornato sostituendo la parola “trenta” con “venti”.
Integrazione dei programmi di studio
L’Allegato A del decreto del 26 ottobre 2023, n. 205, è stato integrato con nuovi programmi specifici per le classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco). Questi programmi sono dettagliati nell’Allegato 1 del presente decreto.
Altre modifiche
Analoghe modifiche sono state apportate all’articolo 8, comma 2, del decreto del 26 ottobre 2023, n. 206, in applicazione dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Anche qui, la commissione assegnerà alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti, e alla prova orale sarà ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili, con un punteggio minimo di 70 su 100. Inoltre, per ridurre i tempi delle procedure, la parola “trenta” è stata sostituita da “venti” nell’articolo 13, comma 3, del decreto del 26 ottobre 2023, n. 206.
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206. L’applicazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso agli organi di controllo.