Anno di prova docenti: Ripetizione a seguito di valutazione negativa. Indicazioni operative e adempimenti

docenti anno prova

Ripetizione del periodo di formazione e di prova dei docenti a seguito di valutazione negativa – Anno scolastico 2025/2026 – Indicazioni operative e adempimenti per le Istituzioni scolastiche

L’art. 14, comma 3, del D.M. n. 226/2022 dispone che i docenti, per i quali i Dirigenti scolastici
abbiano emesso provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, a seguito
di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di
formazione e di prova.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova, l’art. 14, comma 4, del D.M. cit., prevede
che “è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata a un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni
utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente”.

Per consentire una puntuale e corretta acquisizione dei dati finalizzata alla predisposizione, a livello
regionale, delle suddette verifiche e procedere correttamente e compiutamente alle operazioni sopra
richiamate, i Dirigenti scolastici, di cui si evidenziano le funzioni di garanzia giuridica nel procedimento
di valutazione della professionalità dei docenti, nel caso in cui non abbiano già provveduto, sono invitati a:

– esaminare i fascicoli personali dei docenti immessi in ruolo lo scorso anno, al fine di accertare
l’esito dell’anno di formazione e di prova;

– rilevare i dati dei docenti che non hanno superato il periodo di formazione e di prova nell’a.s.
2024/2025 per giudizio sfavorevole e valutazione negativa;

– trasmettere i nominativi dei docenti che devono ripetere il periodo di formazione e di prova per
esito negativo, compilando in ogni sua parte il format allegato ed inviandolo entro il 21
novembre 2025 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fabiana.sergiacomo1@istruzione.it e
rosita.caldarelli@scuola.istruzione.it.

Si rammenta che vanno inseriti esclusivamente i nominativi e i dati dei docenti che devono
ripetere il periodo di formazione e di prova a seguito di valutazione negativa; pertanto sono esclusi
dalla rilevazione coloro il cui rinvio all’anno in corso sia dovuto all’assenza dei servizi previsti
dall’art. 3, comma 1, del D.M. cit., ovvero quei docenti che, per varie e motivate ragioni (congedi
per motivi di salute o di famiglia, congedo di maternità, aspettativa per motivi di studio, ecc…), non
abbiano maturato il periodo necessario per la sua validità.

Al fine della corretta rilevazione, si raccomanda di prestare particolare attenzione ai docenti che
provengono da altra Istituzione scolastica e/o la cui valutazione negativa risale ad anni scolastici
precedenti al 2024/25.

Per qualsiasi necessità di carattere operativo e/o eventuali dubbi relativi alle indicazioni fornite
nella presente nota, è possibile inviare comunicazione agli indirizzi e-mail
fabiana.sergiacomo1@istruzione.it e rosita.caldarelli@scuola.istruzione.it, specificando nell’oggetto
“anno di formazione e prova 2025_2026”.

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